RIFORMA CARTABIA: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Parziale anticipo dell’entrata in vigore dal 28 Febbraio 2023
- 22 Febbraio 2023
Commento a cura della dott.ssa Lima Simona,
laureata con lode presso l’Università degli Studi di Salerno.
RIFORMA CARTABIA: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Parziale anticipo dell’entrata in vigore dal 28 Febbraio 2023
La “riforma Cartabia 2022” con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha apportato rilevanti aggiornamenti in merito al procedimento di mediazione civile, disciplinato dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; tali modifiche riguardano aspetti essenziali del procedimento, andando a chiarire, per un certo verso, questioni che da tempo hanno generato diversi dibattiti in merito all’interpretazione di tali norme, ma, per altro verso, suscitando nuove e ulteriori perplessità. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 entrerà in vigore, completamente, il 30 giugno 2023, ma di alcune ne è stata anticipata l’entrata in vigore al 28 febbraio 2023.
A seguire, si analizzerà la disciplina aggiornata che il prossimo febbraio entrerà in vigore, mettendo in rilievo le novità definite dal recente intervento legislativo.
Le norme che hanno visto un anticipo nell’entrata in vigore sono: l’art. 8 bis, sulla mediazione in modalità telematica; l’art. 11-bis, sull’accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche; l’art. 12-bis, sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione;
ARTICOLO 8-BIS: MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA
Tale norma è stata inserita dall’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 149/2022, ed è la seguente:
- Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
- Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
- A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
- Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
- La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
È bene precisare che l’introduzione di tale disciplina, in realtà, è andata a cristallizzare una modalità che ha avuto una sua precipua diffusione durante gli anni della pandemia, per consentire, seppur a distanza, il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.
La norma, infatti, al fine consentire, qualora le parti lo ritenessero opportuno, di svolgere il procedimento a distanza, è diretta a fissare quelle che sono le formalità necessarie da rispettare per garantire la validità e legittimità dei diversi atti che si pongono durante le fasi di mediazione.
Il primo comma, infatti, prevede che quando il procedimento si svolge in modalità telematica, su richiesta della parte istante o della parte chiamata, ogni atto del procedimento, deve essere formato e sottoscritto in applicazione del codice dell’amministrazione digitale (CAD), a cui fa rinvio (ossia, il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), il quale è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, applicabile, dunque, in virtù del suddetto rinvio al procedimento di mediazione. Peraltro, ogni atto dello stesso dovrà essere inviato tramite posta elettronica certificata o con altro servizio che possa garantire la certificazione qualificata, al fine dell’efficacia della notifica e/o della comunicazione.
In modalità telematica, è necessario che i relativi incontri si svolgono con collegamento audiovisivo; ciò che rileva, in questa fase, è assicurarsi la certa e reciproca udibilità e visibilità.
I mediatori devo tener presente che dovranno loro stessi occuparsi della formazione di unico documento informatico in formato nativo digitale. Significa che: il mediatore deve generare direttamente il documento in formato digitale (o informatico), non potendo invece allegare documenti cartacei in formato di copia digitale.
Tale documento unico digitale deve contenere il verbale e l’eventuale accordo; dopo averlo creato dovrà inviarlo alle parti, le quali a loro volta dovranno sottoscriverlo con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, modalità che sono in grado di garantire sicurezza e affidabilità.
In tal caso, si porrebbe un serio problema rispetto la firma ritenuta valida ai fini della sottoscrizione, avendo queste valore legale, potendosi configurare anche casi in cui la parte sia sprovvista di firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, il documento elettronico deve essere inviato dai mediatori anche agli avvocati delle parti, ai fini della sottoscrizione o con firma digitale o con altra tipologia di firma elettronica qualificata.
Il mediatore, dopo aver ricevuto il documento sottoscritto dalle parti, lo dovrà firmare digitalmente e trasmetterlo alle parti, agli avvocati, e alla segreteria dell’organismo di mediazione.
La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione è a cura dell’organismo di mediazione, a norma dell’art. 43 d.lgs. 82/2005, ossia: “1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.
1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l’identità digitale di cui all’articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.
- Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell’invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione.
- I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
- Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”
ARTICOLO 11-BIS: ACCORDO DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»
L’art. 11-bis è stato introdotto con la riforma in questione, e inserito dall’art. 7, lett. n) del d.lgs. n. 149/2022, il quale è diretto a disciplinare in modo specifico i casi in cui una parte della controversia sia un’amministrazione pubblica e la relativa disciplina applicabile (con riferimento al regime di responsabilità contabile) per la sottoscrizione dell’accordo, in caso di conclusione del procedimento di mediazione.
Il legislatore ha chiarito, in primo luogo, quali sono gli enti pubblici che rientrano nella definizione di pubblica amministrazione; con il rinvio all’art. 1, co. 2 del d.lgs. n.165/2001, si precisa che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”
Pertanto, la ratio della norma è l’individuazione del regime di responsabilità contabile applicabile e il relativo organo giudiziario competente. L’art. 11-bis infatti rinvia all’art. 1, comma 01-bis della L. n. 20/1994, il quale sancisce che i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono sottoposti, in materia di contabilità pubblica, alla giurisdizione della Corte dei Conti; il regime di responsabilità a cui sono soggetti è personale (ergo, rispondono con il proprio patrimonio), ma limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. Dinanzi al suindicato organo giurisdizionale sono, tuttavia, insindacabili nel merito le scelte discrezionali.
ART. 12-BIS: CONSEGUENZE PROCESSUALI DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Tale norma è stata introdotta dall’art. 7, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 149/2022, il quale prevede testualmente che:
- Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
- Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
- Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
La norma in questione è funzionale a valorizzare e promuovere la partecipazione delle parti all’interno del procedimento di mediazione, intento caratterizzante la riforma in questione, al fine di svolgere una funzione deterrente nei confronti delle parti e per scongiurare la loro assenza nel corso del procedimento. Per tale ragione, è stata introdotta una norma ad hoc, la quale è diretta a sancire le sanzioni che verranno inflitte alla parte che, senza un giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione.
Si tratta di sanzioni di tipo processuale che si aggiungono a quello già noto e previsto, attualmente, al primo comma, ossia l’applicazione dell’art. 116, co. 2 c.p.c., in base al quale il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione ingiustificata. A questa si aggiungono ulteriori sanzioni processuali, ma di carattere pecuniario, le quale sono previste nei casi di mediazione obbligatoria, a cui si correla l’obbligo della parte alla partecipazione al procedimento. Tali sanzioni sono le seguenti:
– il giudice può condannare la parte al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto, in base al valore del giudizio;
– il giudice può condannare la parte al pagamento nei confronti della controparte di una somma, determinata secondo equità, che non sia superiore al massimo delle spese del giudizio istauratori, dopo la conclusione della mediazione. Tale sanzione è applicabile solo su domanda di parte.
Peraltro, al fine di garantire l’adeguato rispetto delle sanzioni irrogate e/o in aggiunta alle stesse, il giudice dovrà trasmettere il relativo provvedimento adottato nei confronti delle Amministrazioni pubbliche al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti (per gli effetti di cui all’art. 11-bis), nonché, negli altri casi, copia del provvedimento adottato nei confronti di soggetti vigilati alla rispettiva autorità di vigilanza competente.
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