E’ legge la mediazione on line con la presenza essenziale dell’avvocato
- 4 Giugno 2020
Il comma 20-bis dell’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 stabilisce che, in ogni caso, nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione possano svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Successivamente a tale periodo gli incontri potranno continuare in toto a svolgersi con questa modalità seguendo il medesimo iter, secondo modalità previste dal regolamento dell’Organismo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs 28/10.
In caso di procedura telematica la presenza dell’avvocato diviene essenziale in quanto sottoscrive il verbale con firma digitale e dichiara autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione.
Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica dovrà essere sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ciò ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
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