COME SI SVOLGE LA PROCEDURA ADR?
- 4 Giugno 2020
- La procedura ADR potrà svolgersi, su istanza delle parti:
- tramite incontri del Conciliatore con le parti presso una sede di CONCILIACONSUMATORI SRL;
- mediante strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza.
- Nel caso in cui venga richiesta una procedura basata su incontri fisici fra il Conciliatore e le parti, gli incontri si terranno presso la sede CONCILIACONSUMATORI SRL più vicina alla residenza del consumatore ovvero presso un’altra sede scelta congiuntamente dalle parti.
- La Segreteria, sentito il Conciliatore, potrà comunque decidere l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza (quali, a titolo d’esempio, servizi di videoconferenza, email, chat, telefono) in luogo dello – o in aggiunta allo – svolgimento degli incontri fisici per facilitare la partecipazione delle parti e rendere più rapida ed efficiente la procedura; sarà anche possibile tenere incontri in cui una parte sia presente fisicamente in sede e l’altra sia collegata a distanza tramite strumenti di comunicazione telematici.
- La procedura ADR avrà inizio entro 30 giorni dall’adesione della parte convenuta, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.
- Le parti partecipano alla procedura personalmente o, per giustificati motivi, mediante un proprio rappresentante munito di tutti i poteri negoziali.
- Le parti hanno la facoltà – ma non l’obbligo – di farsi assistere da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.
- In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria, con congruo anticipo, chi parteciperà alla procedura ADR o a parti di esso, nonché, se assistite da avvocati, le generalità dei legali che le assistono.
- La procedura avrà una durata massima di 90 giorni dal ricevimento della domanda d’avvio; tale termine, se necessario, potrà essere prorogato, una sola volta, di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione alle parti.
- Il Conciliatore conduce l’incontro senza formalità di procedura e potrà sentire le parti congiuntamente e separatamente.