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Come si svolge una mediazione?

  • 19 Novembre 2019
  • È fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti;
  • All’esito dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione);
  • Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura;
  • Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione;
  • Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione;
  • Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo.

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Oggi la mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:

  • Diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
  • Divisione e successioni ereditarie (mediazione civile);
  • Patti di famiglia (mediazione civile);
  • Locazione e comodato (mediazione civile);
  • Affitto di aziende (mediazione civile);
  • Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
  • Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • Condominio (mediazione civile);

Esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie (clausole compromissorie).

LA MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

Se il contratto fra le parti o lo statuto societario prevedono una clausola compromissoria di mediazione, con la quale le parti si impegnano, nel caso di controversie, a esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere ad azioni legali, tale tentativo dovrà obbligatoriamente essere esperito dalle parti a pena di improcedibilità nel successivo giudizio.

LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

Gli stessi giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale, inviare con ordinanza le parti presso un organismo di mediazione ogni volta che ravvisino l’utilità di avviare un procedimento di mediazione fra le parti. Anche in questo caso la mediazione è condizione di procedibilità per il giudizio.

LA MEDIAZIONE VOLONTARIA

Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.
Le opportunità legate al ricorso della mediazione volontaria (tempi rapidi e costi certi e ridotti) hanno portato negli ultimi anni a una notevole crescita del ricorso a questo istituto.