LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE LUISO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
- 31 Maggio 2021
La Commissione Luiso, incaricata dalla Ministra Cartabia di elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti ad esso alternativi, ha elaborato una serie di proposte “al fine di assicurare un ricorso sempre più ampio ed esteso alla mediazione civile, misura notevolmente deflattiva del carico gravante sugli organi giurisdizionali“.
La mediazione viene confermata come condizione di procedibilità in tutte le controversie di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari . Ma viene anche estesa “ad una serie di ulteriori contratti inquadrabili come rapporti di durata” come le controversie relative ai contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.
Prevista poi anche la possibilità che il mediatore possa, nelle controversie che presentano complessi profili tecnici, anche su istanza di parte, avvalersi di esperti tecnici iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il principio dovrebbe guidare la disciplina della consulenza tecnica in mediazione (CTM) prodotta da un professionista neutrale (notaio, ingegnere o medico legale) affinché possa essere utilizzata con il consenso delle parti, espresso al momento della nomina, nell’eventuale giudizio successivo alla mediazione, da un lato evitando la duplicazione di attività e spese, riducendo così i tempi e i costi del processo, dall’altro favorendo l’accordo fra le parti sulla base della valutazione del consulente.
E’ proprio in materia di mediazione che figura “il proposito di incrementare e semplificare il regime degli incentivi economici e fiscali”, mirando così non solo ad un risultato di efficienza. Si punta a “rendere operativo il meccanismo del credito di imposta, che è stato già introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 2010, che deve essere però ancora reso attuabile”. Infatti il principio di delega ha lo scopo di rafforzare e semplificare gli incentivi già previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, e in parte non attuati. Un primo criterio prevede di aumentare da 50.000,00 a 100.000,00 euro il limite del valore entro il quale il verbale di accordo in mediazione è esente da imposta di registro. Nel contempo, il principio di delega prevede di riformare le spese di avvio e le indennità di mediazione, rendendo le spese del primo incontro effettivo totalmente rimborsabili tramite il riconoscimento di un credito d’imposta così come era già previsto, ma mai attuato, dall’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: le parti non sopporteranno alcuna duplicazione di costi per l’avvio di una procedura giudiziale nel caso di esito negativo del primo incontro di mediazione. Un secondo criterio riguarda la procedura di riconoscimento del credito d’imposta prevista all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che deve essere semplificata ed estesa alle spese di assistenza dell’avvocato in mediazione e alle stesse spese di mediazione. Un terzo criterio prevede il rimborso parziale o totale del contributo unificato già corrisposto dalle parti, a seguito di una mediazione conclusa con successo relativa alla causa in corso. Un quarto criterio mira a risolvere il problema, già dibattuto in giurisprudenza, del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale nella procedura di mediazione per gli aventi diritto. Al contempo, un quinto criterio introduce il rimborso, anche sotto forma di credito d’imposta, agli organismi di mediazione per le prestazioni svolte a favore dei soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio. Un sesto criterio introduce un’indennità calmierata sulla base del valore della lite per lo svolgimento del primo incontro effettivo che possa essere totalmente deducibile come credito d’imposta e quindi gratuito per le parti, al fine di produrre un doppio vantaggio: il primo incontro con il mediatore si svolge effettivamente a fronte di un’indennità calmierata e totalmente deducibile dalle parti come credito d’imposta; a seguito del primo incontro, le parti possono decidere se proseguire volontariamente con ulteriori incontri di mediazione.
La Commissione inoltre mira a rafforzare la mediazione delegata dal giudice e nel contempo punta a renderne effettivo il primo incontro di mediazione sostenendo la necessità che le parti Vi partecipino personalmente, senza possibilità di delega all’avvocato. Sul punto si ricorda infatti che è intervenuta recentemente la Corte di cassazione con la sentenza n. 8473/2019, riconoscendo che, allo stato delle previsioni attuali, pur essendo menzionata la partecipazione personale delle parti, le stesse possono conferire al proprio avvocato una procura speciale e sostanziale per essere rappresentate in mediazione.
E’ quindi chiaro l’obiettivo dei tecnici di riformare gli strumenti stragiudiziali di risoluzione del conflitto al fine di garantire la coesistenza delle due vie giudiziale e stragiudiziale nonché la valorizzazione degli ADR – e soprattutto della mediazione – in quanto essenziali per il contenimento del contenzioso.
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